Chips, ecco il testo del decreto De Castro

Chipsfreelogo256x_3 "Stop al 'vino pinocchio', quellofatto utilizzando trucioli di rovere per l'invecchiamento, per i vini a denominazione DOC e DOCG".

Così recitava lo scorso 2 novembre il testo del comunicato del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, annunciando che il ministro Paolo De Castro aveva appena firmato un decreto che vieta l'uso dei pezzi di legno di quercia (alias chips) nell'elaborazione dei vini di qualità DOC e DOCG.

Nel frattempo, il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.11. Potete leggere il testo del decreto qui di seguito (un altro "Servizio Pubblico" di Aristide). Vi posso confermare che dalla lettura si osservano due fatti:

  • non ci sono sorprese circa quanto annunciato dal ministero, cioè i chips sono effettivamente vietati nella vinificazione di vini DOC e DOCG;
  • non vi è alcuna indicazione, disposizione, sollecitazione, regolamentazione, riguardante il dichiarare nell'etichetta della bottiglia l'uso di chips impiegati nella vinificazione delle altre tipologie di vini, cioè i vini IGT e da tavola.

Amen.

I distratti o i nuovi arrivati su questo blog, possono leggere come la pensa Aristide circa i trucioli, detti anche chips. L'iniziativa Chips Free pertanto prosegue. Maggiori dettagli e l'elenco delle prime aziende aderenti nel sito Internet aperto da poche ore: www.chipsfree.it .

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 2 novembre 2006 - "Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)".
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 14-11-2006

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
  1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2165/2005  del  Consiglio  del
  20 dicembre  2005  recante  modifiche  al  citato regolamento (CE) n.
  1493/1999  e  con il quale, in particolare, all'allegato IV, punto 4,
  e'  stato  inserito,  tra  le  pratiche  e  trattamenti enologici che
  possono essere utilizzati nella Comunita', l'uso di pezzi di legno di
  quercia nella lavorazione dei vini;
  Visto   il   regolamento   (CE)   n.  1507/2006  della  Commissione
  dell'11 ottobre   2006  recante  modifica  del  regolamento  (CE)  n.
  1622/2000, del regolamento (CE) n. 884/2001 e del regolamento (CE) n.
  753/2002,  concernenti  talune  modalita'  d'applicazione  del citato
  regolamento  (CE)  n. 1493/1999, con il quale sono state stabilite le
  modalita'  di impiego dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione
  dei  vini  e le relative modalita' di designazione e di presentazione
  dei vini cosi' trattati;
  Visto  l'art.  57,  paragrafo  2,  del  citato  regolamento (CE) n.
  1493/1999  che  prevede che gli Stati membri possono stabilire, per i
  vini  di  qualita'  prodotti in regioni determinate prodotti nel loro
  territorio,   condizioni   di   produzione,   di  elaborazione  e  di
  commercializzazione complementari o piu' severe;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
  delle denominazioni d'origine dei vini;
  Visti  i  decreti  con  i quali sono stati approvati o modificati i
  disciplinari di produzione dei vini D.O.C.G., D.O.C. italiani;
  Considerato   che   le   produzioni   agroalimentari   di  qualita'
  costituiscono un patrimonio irrinunciabile per l'Italia e che bisogna
  tutelarne sia la loro qualita' intrinseca, sia l'immagine;
  Ritenuto  di  dover evitare che la citata pratica dell'uso di pezzi
  di  legno  di quercia sia generalizzata per tutti i vini prodotti sul
  territorio  nazionale  e  che,  pertanto,  l'uso  di tale pratica sia
  escluso per i vini D.O.C.G. e D.O.C.;
  Decreta:

Articolo unico

1.  L'uso  di  pezzi  di  legno  di  quercia,  di  cui  al disposto
  dell'allegato  IV,  punto  4,  lettera e)  del  regolamento  (CE)  n.
  1493/1999  del  Consiglio,  cosi'  come modificato con il regolamento
  (CE)  n.  2165/2005  del  Consiglio,  e di cui al regolamento (CE) n.
  1507/2006  della Commissione concernente le modalita' d'impiego della
  predetta   pratica   enologica,   e'  vietato  nell'elaborazione  dei
  V.Q.P.R.D. italiani.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo  e
  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2006

Il Ministro: De Castro

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