Trucioli in bolla ma non sull'etichetta?

Chipsfreelogo256x_1"L’uso dei pezzi di legno di quercia (trucioli o chips, ndr.) nell’elaborazione dei vini conferisce al prodotto un gusto di legno identico o simile a quello di un vino elaborato in botti di quercia. È quindi molto difficile per il consumatore medio stabilire se il prodotto sia stato ottenuto con l’uno o con l’altro metodo. Il ricorso ai pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini è economicamente molto interessante per i produttori vinicoli e si riflette sul prezzo di vendita del prodotto. Può esserci quindi il rischio che il consumatore venga tratto in inganno, se l’etichettatura di un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia contiene termini o espressioni che potrebbero indurlo a credere che si tratti di un vino elaborato in botte di quercia. Per evitare che il consumatore venga ingannato e che si producano distorsioni della concorrenza fra i produttori, occorre definire norme di etichettatura appropriate".
Questo passaggio estratto dal "Punto 3" della premessa al Regolamento (CE) n.1507/2006 11.10.2006 della Commissione Europea vale come un editoriale sull'impiego dei trucioli nella vinificazione. In un solo paragrafo la Commissione UE prende atto delle numerose proteste levatesi da più parti (buon ultimo anche da Aristide) ed interviene con un nuovo regolamento.

Tutto bene, dunque? Possiamo archiviare la questione come risolta? Niente affatto.

In questi giorni, numerosi organi di informazione ci hanno annunciato che i trucioli impiegati nella vinificazione dei vini da tavola con indicazione geografica e i vini V.Q.P.R.D. (Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate) dovranno essere dichiarati in etichetta. Finalmente i consumatori potranno leggere sulle etichette di questi vini qualcosa di simile a "vinificato mediante l'uso di trucioli (o chips) di quercia (Quercus)". Qualcosa di simile? Sì, perchè la Commissione UE, assai prolifica nel regolamentare i dettagli più minuziosi di qualsiasi settore economico e sociale europeo, in questo caso non regolamenta esplicitamente l'etichetta sulla bottiglia. Avete capito bene: il testo del Regolamento (CE) n.1507/2006 si occupa soltanto di una serie di aspetti all'interno della filiera del vino, ovvero tutta la documentazione come i registri (rilevano le entrate e uscite dei prodotti dalle cantine) e i documenti di trasporto.

Ma andiamo con ordine.

Il Regolamento (CE) n.1507/2006 appena pubblicato interviene in questi tre ambiti:

  1. inserisce tra le "pratiche e trattamenti enologici" l'uso dei pezzi di legno di quercia, fissandone "limiti e condizioni relative all'utilizzazione di tale materiale" [emendamenti ai Regolamenti (CE) 1493/1999 e 1622/2000];
  2. le operazioni di aggiornamento dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo vengono sin da ora integrate con le informazioni delle caratteristiche specifiche dell’uso di pezzi di legno di quercia nell’elaborazione dei vini [emendamenti al Regolamento (CE) 884/2001];
  3. designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli: si definiscono le condizioni di utilizzo delle indicazioni relative al metodo di elaborazione del prodotto [emendamenti al Regolamento (CE) 753/2002].

Che cosa c'è di rilevante - per noi cittadini-consumatori - in questo ennesimo Regolamento UE?

Una prima risposta riguarda il modo di impiego dei chips, anzi dei pezzi di legno di quercia. Esso è possibile unicamente se soddisfa le prescrizioni seguenti:

"I pezzi di legno di quercia sono utilizzati per l’elaborazione dei vini e per trasmettere al vino alcuni costituenti provenienti dal legno di quercia. I pezzi di legno debbono provenire esclusivamente dalle specie di Quercus. Essi sono lasciati allo stato naturale oppure riscaldati in modo definito leggero, medio o forte, ma non devono aver subito combustione neanche in superficie e non devono essere carbonacei né friabili al tatto. Non devono aver subito trattamenti chimici, enzimatici o fisici diversi dal riscaldamento. Non devono essere addizionati con prodotti destinati ad aumentare il loro potere aromatizzante naturale o i loro composti fenolici estraibili.
(...) Le dimensioni delle particelle di legno debbono essere tali che almeno il 95% in peso sia trattenuto da un setaccio con maglie di 2 mm (vale a dire 9 mesh).
(...) I pezzi di legno di quercia non devono liberare sostanze in concentrazioni tali da comportare eventuali rischi per la salute".

Seconda risposta. In questa parte del nuovo regolamento (è il nuovo Allegato XI bis al Regolamento CE n.753/2002) si fa menzione all'etichettatura:

"ETICHETTATURA DEL PRODOTTO - L’etichetta deve indicare l’origine della o delle specie botaniche di quercia e l’intensità dell’eventuale riscaldamento, le condizioni di conservazione e le prescrizioni di sicurezza".

Cosa?! Perchè hanno inserito questo paragrafo all'interno di un allegato del regolamento 1622/2000 dedicato alle pratiche enologiche e non, per esempio, nel 753/2002 che è riservato alla "designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli", ovvero le etichette? Vi sembra possibile mettere nell'etichetta di una bottiglia normale tutte le informazioni qui sopra indicate (specie botanica della quercia, temperatura di riscaldamento dei chips, ecc.)? Non era sufficente prescrivere una indicazione del tipo "vinificato con pezzi di legno di quercia"?

Terza risposta. Il regolamento 753/2002 viene emendato con un paragrafo aggiunto al suo articolo 22:

"Per la designazione di un vino fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore in legno di quercia, possono essere utilizzate soltanto le diciture figuranti nell’allegato X".

Quali sono queste diciture dell'allegato X? Eccole puntigliosamente indicate:

Termini autorizzati nell’etichettatura dei vini in applicazione dell’articolo 22, paragrafo 3:

  • “fermentato in barrique”
  • “fermentato in botte di quercia”
  • “fermentato in botte”
  • “maturato in barrique”
  • “maturato in botte di quercia”
  • “maturato in botte”
  • “invecchiato in barrique”
  • “invecchiato in botte di quercia”
  • “invecchiato in botte”

E poi, finalmente:

"(...) Le diciture che figurano nell’allegato X non possono essere utilizzate per designare un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l’impiego di contenitori in legno di quercia".

Tutto qui, non c'è altro. Non si sono dimenticati qualcosa?

Ci dicono che i chips vanno usati sotto certe condizioni (bene), registrati negli appositi registri di cantina (molto bene), indicati nei documenti di trasporto (perfetto), i vini ai chips non possono essere indicati in etichetta con i termini autorizzati per la vinificazione in vere botti di quercia (era ora). Ma l'unico riferimento a come deve essere configurata l'etichetta è inserito nel regolamento che si occupa di pratiche enologiche e non di etichette. Infine, i principi informatori dell'etichetta suggerita dagli euro-burocrati, sono complessi e insolitamente vaghi.

Per quanto riguarda l'etichetta, mi sembra un regolamento fatto apposta per non essere applicato.

Qui qualcuno dovrà chiarire la questione che ad Aristide sembra un piccolo imbroglio.

La campagna Chips Free, pertanto, continua.

Il sito Chips Free è in preparazione, abbiamo preannunci di autocertificazione da parte di molti vignaioli ancora impegnati con le vendemmie e le intense attività di cantina di questi giorni. Rimanete sintonizzati.

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Fonti (con le evidenziature di Aristide):
- il Regolamento (CE) n.1507/2006 ;
- il Regolamento (CE) n.1493/1999 ;
- il Regolamento (CE) n.1622/2000 ;
- il Regolamento (CE) n.884/2001 ;
- il Regolamento (CE) n.753/2002 .

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Vendemmia sotto la Grande Muraglia